(Convenzione-art. 21)
                            ARTICOLO 21. 
 
  Ogni Stato  contraente  puo'  denunciare  la  presente  Convenzione
mediante notifica inviata al Segretario generale  dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite. La denuncia avra' effetto un anno dopo  la  data
in cui il Segretario generale ne avra' ricevuto notifica.