ARTICOLO 22. Ogni controversia tra due o piu' Stati contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, che non sia stata definita mediante negoziati o a mezzo di procedure espressamente previste dalla detta Convenzione, sara' portata, a richiesta di una qualsiasi delle parti in controversia, dinanzi alla Corte internazionale di giustizia perche' essa decida in merito, a meno che le parti in controversia non convengano di definire la questione altrimenti.