(Convenzione-art. 22)
                            ARTICOLO 22. 
 
  Ogni controversia  tra  due  o  piu'  Stati  contraenti  in  merito
all'interpretazione o all'applicazione  della  presente  Convenzione,
che non sia stata definita mediante negoziati o a mezzo di  procedure
espressamente previste dalla  detta  Convenzione,  sara'  portata,  a
richiesta di una qualsiasi delle parti in controversia, dinanzi  alla
Corte internazionale di giustizia perche' essa decida  in  merito,  a
meno che le parti in  controversia  non  convengano  di  definire  la
questione altrimenti.