(Convenzione-art. 23)
                            ARTICOLO 23. 
 
  1. Ogni Stato contraente puo' formulare in ogni momento una domanda
di revisione della presente  Convenzione  mediante  notifica  scritta
indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle  Nazioni
Unite. 
  2. L'Assemblea generale  dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite
decidera' sulle eventuali misure da  adottare  al  riguardo  di  tale
richiesta.