ARTICOLO 24. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informera' tutti gli Stati citati al paragrafo 1 dell'articolo 17 della presente Convenzione: a) delle firme apposte alla presente Convenzione e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati conformemente agli articoli 17 e 18; b) della data alla quale la presente Convenzione entrera' in vigore in base all'articolo 19; c) delle comunicazioni e delle dichiarazioni ricevute in base agli articoli 14, 20 e 23; d) delle denuncie notificate in base all'articolo 21.