(Convenzione-art. 24)
                            ARTICOLO 24. 
 
  Il Segretario  generale  dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite
informera' tutti gli Stati citati al  paragrafo  1  dell'articolo  17
della presente Convenzione: 
    a)  delle  firme  apposte  alla  presente  Convenzione  e   degli
strumenti di ratifica e di  adesione  depositati  conformemente  agli
articoli 17 e 18; 
    b) della data alla quale  la  presente  Convenzione  entrera'  in
vigore in base all'articolo 19; 
    c) delle comunicazioni e delle  dichiarazioni  ricevute  in  base
agli articoli 14, 20 e 23; 
    d) delle denuncie notificate in base all'articolo 21.