(Convenzione-art. 25)
                            ARTICOLO 25. 
 
  1. La presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese,  spagnolo,
francese e  russo  fanno  egualmente  fede,  sara'  depositata  negli
archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 
  2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle  Nazioni  Unite
fara' avere una copia della presente Convenzione certificata conforme
a tutti gli Stati  appartenenti  ad  una  qualsiasi  delle  categorie
citate al paragrafo 1 dell'articolo 17 della Convenzione. 
 
  IN  FEDE  DI  CHE  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati   dai
rispettivi Governi, hanno firmato la  presente  Convenzione,  che  e'
stata aperta alla firma a New York, il 7 marzo 1966. 
 
  (Seguono le firme)