Articolo 10 Gli Stati parti del presente Patto riconoscono che: 1. La protezione e l'assistenza piu' ampia che sia possibile devono essere accordate alla famiglia, che e' il nucleo naturale e fondamentale della societa', in particolare per la sua costituzione e fin quando essa abbia la responsabilita' del mantenimento e dell'educazione di figli a suo carico. Il matrimonio deve essere celebrato con il libero consenso dei futuri coniugi. 2. Una protezione speciale deve essere accordata alle madri per un periodo di tempo ragionevole prima e dopo il parto. Le lavoratrici madri dovranno beneficiare, durante tale periodo, di un congedo retribuito o di un congedo accompagnato da adeguate prestazioni di sicurezza sociale. 3. Speciali misure di protezione e di assistenza devono essere prese in favore di tutti i fanciulli e gli adolescenti senza discriminazione alcuna per ragione di filiazione o per altre ragioni. I fanciulli e gli adolescenti devono essere protetti contro lo sfruttamento economico e sociale. Il loro impiego in lavori pregiudizievoli per la loro moralita' o per la loro salute, pericolosi per la loro vita, o tali da nuocere al loro normale sviluppo, deve essere punito dalla legge. Gli Stati devono altresi' fissare limiti di eta' al di sotto dei quali il lavoro salariato di manodopera infantile sara' vietato e punito dalla legge.