(Patto internazionale-art. 6)
                             Articolo 6 
 
  1. Gli Stati parti del presente Patto  riconoscono  il  diritto  al
lavoro, che implica il diritto  di  ogni  individuo  di  ottenere  la
possibilita' di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente  scelto
od accettato, e prenderanno le misure appropriate per garantire  tale
diritto. 
  2. Le misure che ciascuno degli  Stati  parti  del  presente  Patto
dovra' prendere per assicurare la piena attuazione  di  tale  diritto
comprenderanno programmi  di  orientamento  e  formazione  tecnica  e
professionale, nonche' l'elaborazione di politiche e di tecniche atte
ad assicurare un costante sviluppo economico, sociale e culturale  ed
un pieno impiego  produttivo,  in  condizioni  che  salvaguardino  le
fondamentali liberta' politiche ed economiche degli individui.