(Patto internazionale-art. 8)
                             Articolo 8 
 
  1. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire: 
    a) il diritto di ogni  individuo  di  costituire  con  altri  dei
sindacati e di aderire  al  sindacato  di  sua  scelta,  fatte  salve
soltanto le regole stabilite dall'organizzazione interessata, al fine
di promuovere e tutelare i  propri  interessi  economici  e  sociali.
L'esercizio  di  questo  diritto  non  puo'   essere   sottoposto   a
restrizioni che non siano stabilite  dalla  legge  e  che  non  siano
necessarie,  in  una  societa'  democratica,   nell'interesse   della
sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico o per  la  protezione  dei
diritti e delle liberta' altrui; 
    b)  il  diritto  dei   sindacati   di   formare   federazioni   o
confederazioni  nazionali  e  il  diritto  di  queste  di  costituire
organizzazioni sindacali internazionali o di aderirvi; 
    c) il diritto dei sindacati di  esercitare  liberamente  la  loro
attivita', senza altre limitazioni che quelle stabilite dalla legge e
che siano necessarie in una societa' democratica nell'interesse della
sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico o per  la  protezione  dei
diritti e delle liberta' altrui; 
    d) il diritto di  sciopero,  purche'  esso  venga  esercitato  in
conformita' delle leggi di ciascun Paese. 
  2. Il presente articolo non impedisce di imporre restrizioni legali
all'esercizio di questi diritti  da  parte  dei  membri  delle  forze
armate, della polizia o dell'amministrazione pubblica. 
  3. Nessuna disposizione del presente articolo autorizza  gli  Stati
parti della Convenzione del 1948  dell'Organizzazione  Internazionale
del Lavoro, concernente la liberta' sindacale e la tutela del diritto
sindacale, ad adottare misure  legislative  che  portino  pregiudizio
alle garanzie previste dalla menzionata Convenzione, o  ad  applicare
le loro leggi in modo da causare tale pregiudizio.