(Convenzione-art. 8)
                             ARTICOLO 8. 
 
  In caso di  cattura  o  uccisione  di  specie  di  fauna  selvatica
contemplate all'allegato III,  e  in  caso  di  deroghe  concesse  in
conformita' con l'articolo 9 per specie contemplate all'allegato  II,
le parti contraenti vieteranno il ricorso a mezzi  non  selettivi  di
cattura e di uccisione, nonche' il ricorso a  mezzi  suscettibili  di
provocare  localmente   la   scomparsa,   o   di   compromettere   la
tranquillita' degli esemplari di una data specie, e in particolare ai
mezzi contemplati all'allegato IV.