ARTICOLO 8. In caso di cattura o uccisione di specie di fauna selvatica contemplate all'allegato III, e in caso di deroghe concesse in conformita' con l'articolo 9 per specie contemplate all'allegato II, le parti contraenti vieteranno il ricorso a mezzi non selettivi di cattura e di uccisione, nonche' il ricorso a mezzi suscettibili di provocare localmente la scomparsa, o di compromettere la tranquillita' degli esemplari di una data specie, e in particolare ai mezzi contemplati all'allegato IV.