(Regolamento - art. 14)
                               Art. 14 
 
  1. - Le Amministrazioni sanitarie disporranno che  i  porti  e  gli
aeroporti del loro territorio siano forniti di una  organizzazione  o
di una attrezzatura  adeguata  per  permettere  l'applicazione  delle
misure previste dal presente Regolamento. 
  2. - Ogni porto od aeroporto deve disporre di acqua potabile  e  di
derrate alimentari igienicamente sicure, di  provenienza  autorizzata
dalla Amministrazione sanitaria, idonea all'uso e  alla  consumazione
del pubblico, sia a terra sia a bordo delle  navi  o  di  aeromobili.
L'acqua  potabile  e  le  derrate  alimentari  saranno  conservate  e
manipolate in modo da proteggerle, onde evitare ogni contaminazione. 
  L'Autorita' sanitaria ispezionera' periodicamente il materiale,  le
installazioni ed i locali,  e  prelevera'  campioni  di  acqua  e  di
derrate alimentari, da sottoporre ad esami di laboratorio al fine  di
verificare  che  le  disposizioni   del   presente   articolo   siano
rispettate. A tal fine, come per ogni altra misura sanitaria, saranno
applicati nei limiti del possibile e nel rispetto delle esigenze  del
presente Regolamento i principi e le raccomandazioni contenute  nelle
pubblicazioni in materia edite dall'Organizzazione. 
  3. - Ogni porto ed aeroporto deve disporre di un  efficace  sistema
di smaltimento e depurazione  dei  liquami,  dei  rifiuti  domestici,
delle acque di scarico, nonche' delle derrate alimentari  non  idonee
al consumo e di ogni altro materiale ritenuto nocivo  per  la  salute
pubblica.