Art. 15 Il maggior numero possibile di porti e di aeroporti di ogni territorio deve disporre di un servizio sanitario comprendente il personale, le attrezzature e i locali necessari ed in particolare presidi atti all'isolamento e alle prime cure per le persone infette, per procedere a disinfezioni, disinsettazioni e derattizzazioni, ad esami batteriologici, alla cattura e all'esame dei roditori per l'accertamento, per prelievo di campioni d'acqua e di derrate alimentari ed al loro invio ad un laboratorio per le analisi nonche' per l'adozione di ogni altra misura appropriata tra quelle previste dal presente Regolamento.