(Regolamento - art. 15)
                               Art. 15 
 
  Il maggior numero  possibile  di  porti  e  di  aeroporti  di  ogni
territorio deve disporre di un  servizio  sanitario  comprendente  il
personale, le attrezzature e i locali  necessari  ed  in  particolare
presidi atti all'isolamento e alle prime cure per le persone infette,
per procedere a disinfezioni, disinsettazioni e  derattizzazioni,  ad
esami batteriologici, alla  cattura  e  all'esame  dei  roditori  per
l'accertamento,  per  prelievo  di  campioni  d'acqua  e  di  derrate
alimentari ed al loro invio ad un laboratorio per le analisi  nonche'
per l'adozione di ogni altra misura appropriata tra  quelle  previste
dal presente Regolamento.