(Regolamento - art. 16)
                               Art. 16 
 
  L'Autorita' sanitaria del porto e dell'aeroporto: 
    a) adotta ogni misura necessaria per mantenere esenti da roditori
gli impianti del porto o dell'aeroporto; 
    b) adotta tutte le misure per impedire la presenza di ratti negli
impianti del porto o dell'aeroporto.