(Regolamento - art. 17)
                               Art. 17 
 
  1. - Le Amministrazioni sanitarie dovranno provvedere affinche'  un
numero  sufficiente  di  porti  del  loro  territorio  disponga   del
personale provvisto della necessaria competenza per l'ispezione delle
navi  ai  fini  del  rilascio  dei  certificati  di  esenzione  dalla
derattizzazione di cui all'art. 54, e i  porti  che  soddisfano  tali
condizioni dovranno essere esplicitamente autorizzati. 
  2. - Tenuto conto dell'importanza del traffico  internazionale  del
loro territorio nonche' della sua distribuzione,  le  Amministrazioni
sanitarie individueranno, tra i porti autorizzati  in  conformita'  a
quanto disposto al  numero  1  del  presente  articolo,  quelli  che,
provvisti  delle  attrezzature  e  del   personale   necessari   alla
derattizzazione delle navi,  potranno  rilasciare  i  certificati  di
derattizzazione di cui all'art. 54. 
  3.  -  Le  stesse   Amministrazioni   sanitarie   competenti   alla
individuazione di  tali  porti  esercitano  anche  il  controllo  dei
certificati di derattizzazione e di esenzione  dalla  derattizzazione
affinche' siano rilasciati  in  conformita'  a  quanto  previsto  dal
presente Regolamento.