Art. 17 1. - Le Amministrazioni sanitarie dovranno provvedere affinche' un numero sufficiente di porti del loro territorio disponga del personale provvisto della necessaria competenza per l'ispezione delle navi ai fini del rilascio dei certificati di esenzione dalla derattizzazione di cui all'art. 54, e i porti che soddisfano tali condizioni dovranno essere esplicitamente autorizzati. 2. - Tenuto conto dell'importanza del traffico internazionale del loro territorio nonche' della sua distribuzione, le Amministrazioni sanitarie individueranno, tra i porti autorizzati in conformita' a quanto disposto al numero 1 del presente articolo, quelli che, provvisti delle attrezzature e del personale necessari alla derattizzazione delle navi, potranno rilasciare i certificati di derattizzazione di cui all'art. 54. 3. - Le stesse Amministrazioni sanitarie competenti alla individuazione di tali porti esercitano anche il controllo dei certificati di derattizzazione e di esenzione dalla derattizzazione affinche' siano rilasciati in conformita' a quanto previsto dal presente Regolamento.