(Regolamento - art. 19)
                               Art. 19 
 
  1. -  Sulla  base  dell'entita'  del  traffico  internazionale  del
territorio, le Amministrazioni sanitarie indicheranno come  aeroporti
sanitari un certo  numero  degli  stessi  in  tali  territori,  fermo
restando che gli aeroporti cosi' individuati dovranno  soddisfare  le
condizioni di cui al numero 2 del presente articolo nonche' a  quelle
previste dall'art. 14. 
  2. - Ogni aeroporto sanitario dovra' disporre: 
    a) di una organizzazione sanitaria comprendente il personale,  le
attrezzature ed i locali necessari; 
    b) dei mezzi adeguati  per  trasportare  isolare  e  trattare  le
persone infette o sospette; 
    c) dei mezzi in opera  per  una  disinfezione  e  disinsettazione
efficace, atti all'eliminazione dei vettori e dei  roditori,  nonche'
per l'adozione di ogni altra misura appropriata prevista dal presente
Regolamento; 
    d) di un laboratorio batteriologico o  dei  mezzi  necessari  del
caso per l'invio del materiale sospetto al suddetto laboratorio; 
    e) dei presidi necessari per la  vaccinazione  contro  il  vaiolo
nell'ambito  aeroportuale  e,   sia   all'interno   che   all'esterno
dell'aeroporto, dei presidi necessari per la vaccinazione  contro  il
colera e contro la febbre gialla.