Art. 19 1. - Sulla base dell'entita' del traffico internazionale del territorio, le Amministrazioni sanitarie indicheranno come aeroporti sanitari un certo numero degli stessi in tali territori, fermo restando che gli aeroporti cosi' individuati dovranno soddisfare le condizioni di cui al numero 2 del presente articolo nonche' a quelle previste dall'art. 14. 2. - Ogni aeroporto sanitario dovra' disporre: a) di una organizzazione sanitaria comprendente il personale, le attrezzature ed i locali necessari; b) dei mezzi adeguati per trasportare isolare e trattare le persone infette o sospette; c) dei mezzi in opera per una disinfezione e disinsettazione efficace, atti all'eliminazione dei vettori e dei roditori, nonche' per l'adozione di ogni altra misura appropriata prevista dal presente Regolamento; d) di un laboratorio batteriologico o dei mezzi necessari del caso per l'invio del materiale sospetto al suddetto laboratorio; e) dei presidi necessari per la vaccinazione contro il vaiolo nell'ambito aeroportuale e, sia all'interno che all'esterno dell'aeroporto, dei presidi necessari per la vaccinazione contro il colera e contro la febbre gialla.