Art. 20 1. - Ogni porto, cosi' come ogni ambito aeroportuale, sara' mantenuto privo di Aedes aegypti sia allo stadio larvale che alato, di zanzare vettrici di malaria o di altre malattie che rivestano un'importanza epidemiologica per il traffico internazionale. A tal fine saranno periodicamente disinsettate le zone limitrofe sino ad una distanza di almeno 400 metri dal limite perimetrale. 2. - Nella zona di transito diretto di un aeroporto situato sia in un'area infestata dai vettori di cui al n. 1 del presente articolo, sia nelle immediate vicinanze di tale area, i locali destinati a ricevere persone o animali dovranno essere protetti dalle zanzare. 3. - Ai fini del presente articolo, il perimetro di un aeroporto indica la linea che circoscrive la zona in cui si trovano gli edifici dell'aeroporto e il terreno o lo specchio d'acqua che serve o e' destinato a servire allo stazionamento degli aeromobili. 4. - Le Amministrazioni sanitarie sono tenute a fornire una volta all'anno all'Organizzazione informazioni indicanti quali misure sono state adottate nei loro porti ed aeroporti per mantenerli privi di vettori che rivestono un'importanza epidemiologica per il traffico internazionale.