(Regolamento - art. 20)
                               Art. 20 
 
  1. -  Ogni  porto,  cosi'  come  ogni  ambito  aeroportuale,  sara'
mantenuto privo di Aedes aegypti sia allo stadio larvale  che  alato,
di zanzare vettrici di malaria o  di  altre  malattie  che  rivestano
un'importanza epidemiologica per il traffico  internazionale.  A  tal
fine saranno periodicamente disinsettate le zone  limitrofe  sino  ad
una distanza di almeno 400 metri dal limite perimetrale. 
  2. - Nella zona di transito diretto di un aeroporto situato sia  in
un'area infestata dai vettori di cui al n. 1 del  presente  articolo,
sia nelle immediate vicinanze di tale  area,  i  locali  destinati  a
ricevere persone o animali dovranno essere protetti dalle zanzare. 
  3. - Ai fini del presente articolo, il perimetro  di  un  aeroporto
indica la linea che circoscrive la zona in cui si trovano gli edifici
dell'aeroporto e il terreno o lo specchio  d'acqua  che  serve  o  e'
destinato a servire allo stazionamento degli aeromobili. 
  4. - Le Amministrazioni sanitarie sono tenute a fornire  una  volta
all'anno all'Organizzazione informazioni indicanti quali misure  sono
state adottate nei loro porti ed aeroporti per  mantenerli  privi  di
vettori che rivestono un'importanza epidemiologica  per  il  traffico
internazionale.