Art. 21 1. - Le Amministrazioni sanitarie inviano all'Organizzazione: a) un elenco dei porti nel loro territorio che sono stati designati in conformita' all'art. 17 per il rilascio: i) o del solo certificato di esenzione dalla derattizzazione; ii) o dei certificati di derattizzazione e dei certificati di esenzione dalla derattizzazione; b) un elenco del numero complessivo degli aeroporti e di quelli sanitari del loro territorio; c) un elenco degli aeroporti del loro territorio provvisti di zona di transito diretto. 2. - Le Amministrazioni sanitarie comunicano all'Organizzazione ogni ulteriore modifica degli elenchi di cui al n. 1 del presente articolo. 3. - L'Organizzazione comunica tempestivamente a tutte le Amministrazioni sanitarie le notizie ricevute relative alle disposizioni del presente articolo.