(Regolamento - art. 21)
                               Art. 21 
 
  1. - Le Amministrazioni sanitarie inviano all'Organizzazione: 
    a) un elenco  dei  porti  nel  loro  territorio  che  sono  stati
designati in conformita' all'art. 17 per il rilascio: 
      i) o del solo certificato di esenzione dalla derattizzazione; 
      ii) o dei certificati di derattizzazione e dei  certificati  di
esenzione dalla derattizzazione; 
    b) un elenco del numero complessivo degli aeroporti e  di  quelli
sanitari del loro territorio; 
    c) un elenco degli aeroporti del  loro  territorio  provvisti  di
zona di transito diretto. 
  2. - Le  Amministrazioni  sanitarie  comunicano  all'Organizzazione
ogni ulteriore modifica degli elenchi di cui al  n.  1  del  presente
articolo. 
  3.  -  L'Organizzazione  comunica  tempestivamente   a   tutte   le
Amministrazioni  sanitarie  le   notizie   ricevute   relative   alle
disposizioni del presente articolo.