Art. 22 1. - A richiesta dell'Amministrazione sanitaria interessata e dopo un'istruttoria appropriata, l'Organizzazione certifica che un aeroporto sanitario situato sul territorio dipendente da tale Amministrazione risponde alle condizioni richieste dal presente Regolamento. 2. - A richiesta dell'Amministrazione sanitaria interessata e dopo un'istruttoria appropriata, l'Organizzazione certifica che la zona di transito diretto di un aeroporto situato in una zona infetta da febbre gialla del territorio dipendente da detta Amministrazione risponde alle condizioni richieste dal presente Regolamento. 3. - L'Organizzazione riesamina periodicamente tale certificazione in collaborazione con l'Amministrazione sanitaria interessata, per accertare il permanere delle condizioni richieste. 4. - Nell'elenco che l'Organizzazione dovra' pubblicare ai sensi dell'art. 21 saranno indicati gli aeroporti che hanno ottenuto le certificazioni previste dal presente articolo.