(Regolamento - art. 22)
                               Art. 22 
 
  1. - A richiesta dell'Amministrazione sanitaria interessata e  dopo
un'istruttoria  appropriata,  l'Organizzazione   certifica   che   un
aeroporto  sanitario  situato  sul  territorio  dipendente  da   tale
Amministrazione  risponde  alle  condizioni  richieste  dal  presente
Regolamento. 
  2. - A richiesta dell'Amministrazione sanitaria interessata e  dopo
un'istruttoria appropriata, l'Organizzazione certifica che la zona di
transito diretto di un aeroporto  situato  in  una  zona  infetta  da
febbre gialla del  territorio  dipendente  da  detta  Amministrazione
risponde alle condizioni richieste dal presente Regolamento. 
  3. - L'Organizzazione riesamina periodicamente tale  certificazione
in collaborazione con l'Amministrazione  sanitaria  interessata,  per
accertare il permanere delle condizioni richieste. 
  4. - Nell'elenco che l'Organizzazione dovra'  pubblicare  ai  sensi
dell'art. 21 saranno indicati gli aeroporti  che  hanno  ottenuto  le
certificazioni previste dal presente articolo.