Art. 23 1. - Laddove l'importanza del traffico internazionale lo giustifichi e qualora la situazione epidemiologica lo richieda, i posti di frontiera ferroviari e stradali sono provvisti di strutture per l'applicazione delle misure previste dal presente Regolamento. Lo stesso vale per i posti di frontiera, sulla rete di navigazione interna, laddove il controllo sulle navi adibite alla stessa navigazione interna si effettui alla frontiera. 2. - Le Amministrazioni sanitarie denunciano all'Organizzazione la data di entrata in servizio e l'ubicazione di tali presidi. 3. - L'Organizzazione trasmette tempestivamente a tutte le Amministrazioni sanitarie le notizie ricevute ai sensi del presente articolo.