(Regolamento - art. 23)
                               Art. 23 
 
  1.  -  Laddove  l'importanza   del   traffico   internazionale   lo
giustifichi e qualora la situazione  epidemiologica  lo  richieda,  i
posti di frontiera ferroviari e stradali sono provvisti di  strutture
per l'applicazione delle misure previste dal presente Regolamento. Lo
stesso vale per i posti  di  frontiera,  sulla  rete  di  navigazione
interna,  laddove  il  controllo  sulle  navi  adibite  alla   stessa
navigazione interna si effettui alla frontiera. 
  2. - Le Amministrazioni sanitarie denunciano all'Organizzazione  la
data di entrata in servizio e l'ubicazione di tali presidi. 
  3.  -  L'Organizzazione  trasmette  tempestivamente  a   tutte   le
Amministrazioni sanitarie le notizie ricevute ai sensi  del  presente
articolo.