ARTICOLO 10. Gli Stati parte prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne al fine di assicurare loro gli stessi diritti degli uomini per quanto concerne l'educazione e, in particolare, per garantire, su basi uguali tra l'uomo e la donna: a) le medesime condizioni di orientamento professionale, accesso agli studi e conseguimento dei titoli di studio negli istituti di insegnamento di ogni ordine e grado, tanto nelle zone rurali che nelle zone urbane. L'uguaglianza deve essere garantita sia nell'insegnamento pre-scolastico, generale, tecnico, professionale e superiore, sia in ogni altro ambito di formazione, professionale; b) l'accesso e agli stessi esami ad un personale docente avente le qualifiche dello stesso grado, a locali scolastici ed attrezzature della medesima qualita'; c) l'eliminazione di ogni concezione stereotipata dei ruoli dell'uomo e della donna a tutti i livelli ed in ogni forma di insegnamento, incoraggiano l'educazione mista e altri tipi di educazione che tendano, a realizzare tale obiettivo, in particolare, rivedendo i testi ed i programmi scolastici ed adattando i metodi pedagogici conformita'; d) le medesime possibilita' nel campo della concessione di borse e altre sovvenzioni di studio; e) le medesime possibilita' di accesso ai programmi di educazione permanente, compresi i programmi di alfabetizzazione per adulti e di alfabetizzazione funzionale, in particolare allo scopo di ridurre nel piu' breve tempo la differenza di livello di istruzione che oggi esiste tra uomini e donne; f) la riduzione del tasso d'abbandono femminile degli studi e l'organizzazione di programmi di recupero per le bambine e le donne che hanno abbandonato prematuramente la scuola; g) le medesime possibilita' di partecipare attivamente agli sports e all'educazione fisica; h) l'accesso alle specifiche informazioni di carattere educativo tendenti a garantire la salute ed il benessere familiare, comprese le informazioni ed i consigli relativi alla pianificazione familiare.