(Convenzione - art. 11)
                            ARTICOLO 11. 
 
  1. Gli Stati parte si impegnano a prendere ogni misura adeguata  al
fine di eliminare la discriminazione nei confronti  della  donna  nel
campo dell'impiego ed assicurare, sulla base della parita' tra uomo e
donna, gli stessi diritti, in particolare: 
    a) il diritto al lavoro, che  e'  diritto  inalienabile  di  ogni
essere umano; 
    b)  il  diritto  ad  usufruire  delle  medesime  opportunita'  di
impiego, inclusa  l'adozione  dei  medesimi  criteri  in  materia  di
selezione nel campo dell'impiego; 
    c)  il  diritto  alla   libera   scelta   della   professione   e
dell'impiego,   il   diritto   alla   promozione,   alla   stabilita'
dell'impiego ed a tutte le prestazioni e  condizioni  di  lavoro,  il
diritto alla formazione professionale ed all'aggiornamento,  compreso
l'apprendistato, il perfezionamento  professionale  e  la  formazione
permanente; 
    d)  il  diritto  alla  parita'  di  remunerazione,  comprese   le
prestazioni, ed all'uguaglianza  di  trattamento  per  un  lavoro  di
eguale valore, nonche' il diritto all'uguaglianza di trattamento  nel
campo della valutazione della qualita' del lavoro; 
    e) il diritto alla sicurezza, alle prestazioni pensionamento,  di
disoccupazione, di malattia, di invalidita' e di vecchiaia e per ogni
altra, perdita di capacita' lavorativa, nonche' il diritto alle ferie
pagate; 
    f) il diritto alla tutela della salute ed  alla  sicurezza  delle
condizioni di lavoro, inclusa la tutela della funzione riproduttiva. 
  2. Per prevenire la discriminazione nei  confronti  delle  donne  a
causa del loro matrimonio o della loro maternita' e garantire il loro
diritto effettivo al lavoro, gli Stati parte si impegnano a  prendere
misure appropriate tendenti a: 
    a) proibire, sotto pena di sanzione, il licenziamento  per  causa
di gravidanza o di congedo di maternita'  e  la  discriminazione  nei
licenziamenti fondata sullo stato matrimoniale; 
    b) istituire la concessione di congedi di maternita' pagati o che
diano diritto a prestazioni sociali corrispondenti, con  la  garanzia
del mantenimento dell'impiego precedente, dei diritti di anzianita' e
dei vantaggi sociali; 
    c) incoraggiare l'istituzione  di  servizi  sociali  di  sostegno
necessari affinche' i genitori possano  conciliare  i  loro  obblighi
familiari con le responsabilita' professionali  e  la  partecipazione
alla vita pubblica,  in  particolare  favorendo  l'istituzione  e  lo
sviluppo di una rete di asili-nido; 
    d) assicurare una protezione speciale alle donne incinte  per  le
quali e' stato dimostrato che il lavoro e' nocivo. 
  3. Le leggi di tutela della  donna,  nei  settori  considerati  dal
presente articolo, saranno riviste periodicamente in  funzione  delle
conoscenze scientifiche e tecniche e saranno sottoposte a  revisione,
abrogazione o rinnovo, a seconda delle necessita'.