ARTICOLO 11. 1. Gli Stati parte si impegnano a prendere ogni misura adeguata al fine di eliminare la discriminazione nei confronti della donna nel campo dell'impiego ed assicurare, sulla base della parita' tra uomo e donna, gli stessi diritti, in particolare: a) il diritto al lavoro, che e' diritto inalienabile di ogni essere umano; b) il diritto ad usufruire delle medesime opportunita' di impiego, inclusa l'adozione dei medesimi criteri in materia di selezione nel campo dell'impiego; c) il diritto alla libera scelta della professione e dell'impiego, il diritto alla promozione, alla stabilita' dell'impiego ed a tutte le prestazioni e condizioni di lavoro, il diritto alla formazione professionale ed all'aggiornamento, compreso l'apprendistato, il perfezionamento professionale e la formazione permanente; d) il diritto alla parita' di remunerazione, comprese le prestazioni, ed all'uguaglianza di trattamento per un lavoro di eguale valore, nonche' il diritto all'uguaglianza di trattamento nel campo della valutazione della qualita' del lavoro; e) il diritto alla sicurezza, alle prestazioni pensionamento, di disoccupazione, di malattia, di invalidita' e di vecchiaia e per ogni altra, perdita di capacita' lavorativa, nonche' il diritto alle ferie pagate; f) il diritto alla tutela della salute ed alla sicurezza delle condizioni di lavoro, inclusa la tutela della funzione riproduttiva. 2. Per prevenire la discriminazione nei confronti delle donne a causa del loro matrimonio o della loro maternita' e garantire il loro diritto effettivo al lavoro, gli Stati parte si impegnano a prendere misure appropriate tendenti a: a) proibire, sotto pena di sanzione, il licenziamento per causa di gravidanza o di congedo di maternita' e la discriminazione nei licenziamenti fondata sullo stato matrimoniale; b) istituire la concessione di congedi di maternita' pagati o che diano diritto a prestazioni sociali corrispondenti, con la garanzia del mantenimento dell'impiego precedente, dei diritti di anzianita' e dei vantaggi sociali; c) incoraggiare l'istituzione di servizi sociali di sostegno necessari affinche' i genitori possano conciliare i loro obblighi familiari con le responsabilita' professionali e la partecipazione alla vita pubblica, in particolare favorendo l'istituzione e lo sviluppo di una rete di asili-nido; d) assicurare una protezione speciale alle donne incinte per le quali e' stato dimostrato che il lavoro e' nocivo. 3. Le leggi di tutela della donna, nei settori considerati dal presente articolo, saranno riviste periodicamente in funzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e saranno sottoposte a revisione, abrogazione o rinnovo, a seconda delle necessita'.