ARTICOLO 12. 1. Gli Stati parte prenderanno tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nel campo delle cure sanitarie al fine di assicurare loro, in condizione di parita' con gli uomini. i mezzi per accedere ai servizi sanitari, compresi quelli che si riferiscono alla pianificazione familiare. 2. Nonostante quanto disposto nel paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati parte forniranno alle donne, durante la gravidanza, al momento del parto e dopo il parto, i servizi appropriati e, se necessario, gratuiti, ed una alimentazione adeguata sia durante la gravidanza che durante l'allattamento.