ARTICOLO 13. Gli Stati parte si impegnano a prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne negli altri campi della vita economica e sociale, al fine di assicurare, sulla base dell'uguaglianza tra l'uomo e la donna, i medesimi diritti ed in particolare: a) il diritto agli assegni familiari; b) il diritto ad ottenere prestiti bancari, prestiti ipotecari ed altre forme di credito finanziario; c) il diritto di partecipare alle attivita' ricreative, agli sports ed a tutte le forme di vita culturale.