(Convenzione - art. 13)
                            ARTICOLO 13. 
 
  Gli Stati parte si impegnano a prendere tutte  le  misure  adeguate
per eliminare la discriminazione  nei  confronti  delle  donne  negli
altri campi della vita economica e sociale, al  fine  di  assicurare,
sulla base dell'uguaglianza tra l'uomo e la donna, i medesimi diritti
ed in particolare: 
    a) il diritto agli assegni familiari; 
    b) il diritto ad ottenere prestiti bancari, prestiti ipotecari ed
altre forme di credito finanziario; 
    c) il diritto di  partecipare  alle  attivita'  ricreative,  agli
sports ed a tutte le forme di vita culturale.