(Convenzione - art. 14)
                            ARTICOLO 14. 
 
  1. Gli Stati parte tengono conto dei problemi particolari che  sono
propri alle donne delle zone rurali e del ruolo importante che queste
donne hanno per  la  sopravvivenza  economica  delle  loro  famiglie,
particolarmente grazie  al  loro  lavoro  nei  settori  non  monetari
dell'economia,  e  prendono  ogni  misura  adeguata   per   garantire
l'applicazione delle disposizioni  della  presente  Convenzione  alle
donne delle zone rurali. 
  2. Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata per  eliminare  la
discriminazione nei confronti delle donne nelle zone rurali  al  fine
di assicurare,  su  base  di  parita'  tra  uomo  e  donna,  la  loro
partecipazione  allo  sviluppo  rurale  ed  ai  suoi   benefici,   in
particolare garantendo loro il diritto: 
    a) di partecipare pienamente all'elaborazione  ed  all'esecuzione
dei piani di sviluppo ad ogni livello; 
    b) di poter accedere  ai  servizi  appropriati  nel  campo  della
sanita', comprese le informazioni, i consigli ed i servizi in materia
di pianificazione familiare; 
    c)  di  beneficiare  direttamente  dei  programmi  di   sicurezza
sociale; 
    d)  di  ricevere  ogni  tipo  di  formazione  e  di   educazione,
scolastica e non, compresi i programmi di alfabetizzazione funzionale
e  di  poter  beneficiare  di  tutti  i  servizi  comunitari   e   di
volgarizzazione, anche per accrescere le loro competenze tecniche; 
    e) di organizzare gruppi di mutuo soccorso e cooperative, al fine
di consentire l'uguaglianza di opportunita' nel campo  economico  sia
per il lavoro salariato sia per il lavoro autonomo; 
    f) di partecipare ad ogni attivita' comunitaria; 
    g) d'aver accesso al credito ed ai prestiti agricoli, ai  servizi
di  commercializzazione  ed  alle  tecnologie  adeguate:  nonche'  di
ricevere un trattamento eguale nelle riforme fondiarie ed  agrarie  e
nei progetti di pianificazione rurale; 
    h) di beneficiare di condizioni di vita decenti,  in  particolare
per  quanto  concerne  l'alloggio,  il  risanamento,   la   fornitura
dell'acqua e dell'elettricita' i trasporti e le comunicazioni.