ARTICOLO 14. 1. Gli Stati parte tengono conto dei problemi particolari che sono propri alle donne delle zone rurali e del ruolo importante che queste donne hanno per la sopravvivenza economica delle loro famiglie, particolarmente grazie al loro lavoro nei settori non monetari dell'economia, e prendono ogni misura adeguata per garantire l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione alle donne delle zone rurali. 2. Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nelle zone rurali al fine di assicurare, su base di parita' tra uomo e donna, la loro partecipazione allo sviluppo rurale ed ai suoi benefici, in particolare garantendo loro il diritto: a) di partecipare pienamente all'elaborazione ed all'esecuzione dei piani di sviluppo ad ogni livello; b) di poter accedere ai servizi appropriati nel campo della sanita', comprese le informazioni, i consigli ed i servizi in materia di pianificazione familiare; c) di beneficiare direttamente dei programmi di sicurezza sociale; d) di ricevere ogni tipo di formazione e di educazione, scolastica e non, compresi i programmi di alfabetizzazione funzionale e di poter beneficiare di tutti i servizi comunitari e di volgarizzazione, anche per accrescere le loro competenze tecniche; e) di organizzare gruppi di mutuo soccorso e cooperative, al fine di consentire l'uguaglianza di opportunita' nel campo economico sia per il lavoro salariato sia per il lavoro autonomo; f) di partecipare ad ogni attivita' comunitaria; g) d'aver accesso al credito ed ai prestiti agricoli, ai servizi di commercializzazione ed alle tecnologie adeguate: nonche' di ricevere un trattamento eguale nelle riforme fondiarie ed agrarie e nei progetti di pianificazione rurale; h) di beneficiare di condizioni di vita decenti, in particolare per quanto concerne l'alloggio, il risanamento, la fornitura dell'acqua e dell'elettricita' i trasporti e le comunicazioni.