(Accordo istitutivo della banca di sviluppo dei caraibi-art. 13)
                             ARTICOLO 13 
           BENEFICIARI E METODI DELLE OPERAZIONI ORDINARIE 
Nelle sue operazioni ordinarie, la Banca potra' fornire o  facilitare
finanziamenti ad un qualsiasi membro regionale  o  ad  una  qualsiasi
suddivisione politica o una sua agenzia, o  qualsiasi  altro  ente  o
impresa nel settore pubblico o privato che operi  nel  territorio  di
tale membro, cosi' come potra' fornire o facilitare finanziamenti  ad
agenzie internazionali o regionali  o  altri  enti  interessati  allo
sviluppo economico della regione. 
La Banca potra' attuare tali operazioni in uno qualsiasi dei seguenti
modi: 
a) facendo o partecipando a prestiti  diretti  con  il  suo  capitale
versato non intaccato e, eccetto per  quanto  previsto  nell'Articolo
18, con le sue riserve le sue eccedenze non distribuite; 
b) facendo, o partecipando a prestiti  diretti  con  fondi  procurati
dalla Banca nei mercati finanziari o presi in prestito  o  altrimenti
acquistati dalla Banca per inserirli nelle risorse del  suo  capitale
ordinario; 
c) investendo i fondi di cui  ai  paragrafi  a)  e  b)  del  presente
Articolo nella partecipazione azionaria di un ente o di un'impresa  a
condizione  che,  comunque,  nessuno  di  tali   investimenti   venga
effettuato fin dopo che il Consiglio dei Governatori abbia  stabilito
che la Banca e' nella posizione di iniziare tali tipi di  operazioni,
con voto di non  meno  dei  due  terzi  del  numero  complessivo  dei
governatori rappresentanti non meno dei tre quarti del potere di voto
complessivo dei membri; 
d) garantendo come obbligatorio principale o secondario, in  tutto  o
in parte, prestiti per lo sviluppo economico.