ARTICOLO 13 BENEFICIARI E METODI DELLE OPERAZIONI ORDINARIE Nelle sue operazioni ordinarie, la Banca potra' fornire o facilitare finanziamenti ad un qualsiasi membro regionale o ad una qualsiasi suddivisione politica o una sua agenzia, o qualsiasi altro ente o impresa nel settore pubblico o privato che operi nel territorio di tale membro, cosi' come potra' fornire o facilitare finanziamenti ad agenzie internazionali o regionali o altri enti interessati allo sviluppo economico della regione. La Banca potra' attuare tali operazioni in uno qualsiasi dei seguenti modi: a) facendo o partecipando a prestiti diretti con il suo capitale versato non intaccato e, eccetto per quanto previsto nell'Articolo 18, con le sue riserve le sue eccedenze non distribuite; b) facendo, o partecipando a prestiti diretti con fondi procurati dalla Banca nei mercati finanziari o presi in prestito o altrimenti acquistati dalla Banca per inserirli nelle risorse del suo capitale ordinario; c) investendo i fondi di cui ai paragrafi a) e b) del presente Articolo nella partecipazione azionaria di un ente o di un'impresa a condizione che, comunque, nessuno di tali investimenti venga effettuato fin dopo che il Consiglio dei Governatori abbia stabilito che la Banca e' nella posizione di iniziare tali tipi di operazioni, con voto di non meno dei due terzi del numero complessivo dei governatori rappresentanti non meno dei tre quarti del potere di voto complessivo dei membri; d) garantendo come obbligatorio principale o secondario, in tutto o in parte, prestiti per lo sviluppo economico.