(Accordo istitutivo della banca di sviluppo dei caraibi-art. 14)
                             ARTICOLO 14 
                 LIMITAZIONI IMPOSTE ALLE OPERAZIONI 
1. L'ammontare complessivo non erogato di prestiti, investimenti,  in
azioni  ordinarie  e  garanzie  effettuati  dalla  Banca  nelle   sue
operazioni ordinarie non eccedera' mai  l'ammontare  complessivo  del
suo capitale  sottoscritto  non  intaccato,  delle  riserve  e  delle
eccedenze e di  ogni  altro  fondo  incluso  nelle  risorse  del  suo
capitale ordinario, esclusa la riserva speciale prevista nell'art. 18
ed altre riserve non disponibili per le operazioni ordinarie. 
2. L'ammontare complessivo insoluto relativo alle operazioni speciali
della Banca che riguardano un qualsiasi fondo speciale non  eccedera'
mai l'ammontare complessivo delle risorse non  intaccate  proprie  di
tale fondo speciale. 
3. Nel caso di fondi investiti  in  partecipazioni  azionarie  al  di
fuori delle risorse del capitale ordinario della  Banca,  l'ammontare
complessivo investito non eccedera'  mai  il  dieci  (10)  per  cento
dell'ammontare   globale   del   capitale   sociale    della    Banca
effettivamente versato a un dato momento insieme con le riserve e  le
eccedenze incluse nelle risorse del suo capitale  ordinario,  esclusa
la riserva speciale prevista nell'art. 18. 
4. L'ammontare di un qualsiasi investimento in azioni  ordinarie  non
eccedera'  tale  percentuale  del  capitale   sociale   dell'ente   o
dell'impresa interessati quale di volta in  volta  o  per  ogni  caso
specifico verra' considerata appropriata dal Consiglio dei Direttori. 
La Banca non cerchera' di ottenere da tale investimento un  interesse
di controllo nell'ente o nell'impresa in questione, fatto  salvo  ove
cio' sia necessario per salvaguardare l'investimento della Banca.