ARTICOLO 15 PRINCIPI REGOLANTI LE OPERAZIONI Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, la conduzione delle operazioni della Banca sara' conforme ai seguenti principi: a) Le operazioni della Banca forniranno principalmente finanziamenti di progetti specifici inclusi quelli che fanno parte di un programma di sviluppo nazionale, sotto-regionale o regionale. Esse potranno, comunque, includere prestiti a, o garanzie di prestiti fatti a, banche per lo sviluppo nazionale o altri idonei istituti finanziari, per fare in modo che questi ultimi possano finanziare progetti di sviluppo conformemente ai termini approvati dalla Banca, ove i singoli bisogni di finanziamento di tali progetti non siano, secondo la Banca, sufficientemente ingenti da giustificare la diretta sovraintendenza della Banca. b) La Banca non finanziera' nessuna operazione nel territorio di un membro ove lo stesso si opponga a tale finanziamento. c) Prima che vengano concessi un prestito od una garanzia, il richiedente avra' sottomesso un'adeguata proposta di prestito o garanzia, ed il Presidente della Banca avra' presentato al Consiglio dei Direttori un rapporto scritto riguardante la proposta insieme con le proprie raccomandazioni sulla base di uno studio degli uffici. d) Nel prendere in considerazione una domanda di prestito o garanzia, la Banca prestera' la dovuta attenzione alla capacita' del richiedente di ottenere finanziamenti altrove a condizioni e modalita' che la Banca consideri ragionevoli per il beneficiario. e) Nel fare o garantire un prestito, la Banca prestera' la dovuta attenzione alle prospettive esistenti affinche' il richiedente ed il suo garante, ove un garante esista, siano in condizione di adempiere alle proprie obbligazioni conformemente al contratto di prestito. f) Nel fare o garantire un prestito, un tasso d'interesse, le altre spese e il piano di rimborso del capitale saranno quelli considerati appropriati, nell'opinione della Banca, al prestito in questione. g) Nel garantire il prestito fatto da altri investitori, o nel sottoscrivere la vendita di titoli, la Banca ricevera' un'adeguata compensazione per i rischi in cui incorre. h) I proventi dei finanziamenti nelle operazioni ordinarie della Banca saranno normalmente utilizzati solo per le commesse nei territori dei membri, di beni e servizi prodotti in tali territori. In casi speciali il Consiglio dei Direttori potra', comunque, stabilire le circostanze nelle quali le commesse di beni e servizi potranno essere effettuate altrove, dando priorita', ogni qualvolta sia possibile, alle commesse di beni e servizi prodotti nel territorio di paesi che abbiano sostanzialmente contribuito alle risorse della Banca. i) Nel procurare servizi e nel facilitare i finanziamenti ad enti o imprese nel settore privato, la Banca prestera' la dovuta attenzione al bisogno di sviluppare e di rafforzare le iniziative, gli enti e le capacita' degli individui che appartengono alla regione. j) Nel caso di un prestito diretto fatto dalla Banca, sara' permesso al prestatario di ritirare i propri fondi per far fronte alle spese connesse al progetto solo quando esse siano effettivamente avvenute. k) La Banca prendera' le misure necessarie per assicurare che i proventi di qualsiasi prestito fatto o garantito dalla Banca, o a cui essa abbia partecipato, vengano utilizzati solo per gli scopi per cui il prestito era stato concesso e con il dovuto riguardo a considerazioni economiche e di efficienza. l) La Banca prestera' attenzione alla desiderabilita' di una ragionevole distribuzione tra i membri della regione, dei benefici derivanti dalle sue operazioni. m) La Banca cerchera' di mantenere una ragionevole diversificazione nei suoi investimenti in partecipazioni azionarie. n) La Banca potra' fornire finanziamenti per far fronte a spese estere e locali relative ad un progetto cui stia prestando assistenza, a condizione che nelle sue operazioni ordinarie essa fornisca finanziamenti per spese locali nel territorio nel quale e' situato il progetto solo in circostanze eccezionali e senza eccedere una percentuale ragionevole del totale di tali spese, e in circostanze in cui tale finanziamento possa essere fornito in valuta locale soggetta alle limitazioni ai sensi del paragrafo 2 dell'Articolo 23. o) La Banca nelle sue operazioni sara' guidata da sani principi di sviluppo bancari.