(Accordo istitutivo della banca di sviluppo dei caraibi-art. 15)
                             ARTICOLO 15 
                   PRINCIPI REGOLANTI LE OPERAZIONI 
Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, la conduzione delle
operazioni della Banca sara' conforme ai seguenti principi: 
a) Le operazioni della Banca forniranno principalmente  finanziamenti
di progetti specifici inclusi quelli che fanno parte di un  programma
di sviluppo nazionale, sotto-regionale o  regionale.  Esse  potranno,
comunque, includere prestiti a,  o  garanzie  di  prestiti  fatti  a,
banche per lo sviluppo nazionale o altri idonei istituti  finanziari,
per fare in modo che questi ultimi  possano  finanziare  progetti  di
sviluppo conformemente  ai  termini  approvati  dalla  Banca,  ove  i
singoli bisogni di finanziamento di tali progetti non siano,  secondo
la  Banca,  sufficientemente  ingenti  da  giustificare  la   diretta
sovraintendenza della Banca. 
b) La Banca non finanziera' nessuna operazione nel territorio  di  un
membro ove lo stesso si opponga a tale finanziamento. 
c) Prima che  vengano  concessi  un  prestito  od  una  garanzia,  il
richiedente avra'  sottomesso  un'adeguata  proposta  di  prestito  o
garanzia, ed il Presidente della Banca avra' presentato al  Consiglio
dei Direttori un rapporto scritto riguardante la proposta insieme con
le proprie raccomandazioni sulla base di uno studio degli uffici. 
d) Nel prendere in considerazione una domanda di prestito o garanzia,
la  Banca  prestera'  la  dovuta  attenzione   alla   capacita'   del
richiedente  di  ottenere  finanziamenti  altrove  a   condizioni   e
modalita' che la Banca consideri ragionevoli per il beneficiario. 
e) Nel fare o garantire un prestito, la  Banca  prestera'  la  dovuta
attenzione alle prospettive esistenti affinche' il richiedente ed  il
suo garante, ove un garante esista, siano in condizione di  adempiere
alle proprie obbligazioni conformemente al contratto di prestito. 
f) Nel fare o garantire un prestito, un tasso d'interesse,  le  altre
spese e il piano di rimborso del capitale saranno quelli  considerati
appropriati, nell'opinione della Banca, al prestito in questione. 
g) Nel garantire il  prestito  fatto  da  altri  investitori,  o  nel
sottoscrivere la vendita di titoli, la  Banca  ricevera'  un'adeguata
compensazione per i rischi in cui incorre. 
h) I proventi dei  finanziamenti  nelle  operazioni  ordinarie  della
Banca  saranno  normalmente  utilizzati  solo  per  le  commesse  nei
territori dei membri, di beni e servizi prodotti in  tali  territori.
In  casi  speciali  il  Consiglio  dei  Direttori  potra',  comunque,
stabilire le circostanze nelle quali le commesse di  beni  e  servizi
potranno essere effettuate altrove, dando priorita',  ogni  qualvolta
sia  possibile,  alle  commesse  di  beni  e  servizi  prodotti   nel
territorio di paesi  che  abbiano  sostanzialmente  contribuito  alle
risorse della Banca. 
i) Nel procurare servizi e nel facilitare i finanziamenti ad  enti  o
imprese nel settore privato, la Banca prestera' la dovuta  attenzione
al bisogno di sviluppare e di rafforzare le iniziative, gli enti e le
capacita' degli individui che appartengono alla regione. 
j) Nel caso di un prestito diretto fatto dalla Banca, sara'  permesso
al prestatario di ritirare i propri fondi per far fronte  alle  spese
connesse al progetto solo quando esse siano effettivamente  avvenute.
k) La Banca prendera' le  misure  necessarie  per  assicurare  che  i
proventi di qualsiasi prestito fatto o garantito dalla Banca, o a cui
essa abbia partecipato, vengano utilizzati solo per gli scopi per cui
il  prestito  era  stato  concesso  e  con  il  dovuto   riguardo   a
considerazioni economiche e di efficienza. 
l)  La  Banca  prestera'  attenzione  alla  desiderabilita'  di   una
ragionevole distribuzione tra i membri della  regione,  dei  benefici
derivanti dalle sue operazioni. 
m) La Banca cerchera' di mantenere una  ragionevole  diversificazione
nei suoi investimenti in partecipazioni azionarie. 
n) La Banca potra' fornire  finanziamenti  per  far  fronte  a  spese
estere  e  locali  relative  ad  un  progetto  cui   stia   prestando
assistenza, a condizione che  nelle  sue  operazioni  ordinarie  essa
fornisca finanziamenti per spese locali nel territorio nel  quale  e'
situato il progetto solo in circostanze eccezionali e senza  eccedere
una  percentuale  ragionevole  del  totale  di  tali  spese,   e   in
circostanze in cui tale finanziamento possa essere fornito in  valuta
locale  soggetta  alle  limitazioni  ai   sensi   del   paragrafo   2
dell'Articolo 23. 
o) La Banca nelle sue operazioni sara' guidata da  sani  principi  di
sviluppo bancari.