(Accordo istitutivo della banca di sviluppo dei caraibi-art. 17)
                             ARTICOLO 17 
                        COMMISSIONE E TARIFFE 
1. La Banca stabilira' il tasso e ogni altra condizione  e  modalita'
della commissione da addebitare in relazione a prestiti diretti fatti
o in cui  abbia  partecipato  all'interno  delle  proprie  operazioni
ordinarie. La commissione sara' calcolata sull'ammontare non  erogato
di ogni prestito e partecipazione e sara' effettuato al tasso di  non
meno dell'Uno (1) per cento per anno nei primi cinque (5) anni  delle
operazioni della Banca. Alla fine di detto periodo,  il  tasso  della
commissione  potra'  essere  fissato  ai   livelli   che   la   Banca
considerera' appropriati alla luce del livello  delle  riserve  della
Banca. 
2. Nel garantire un prestito quale  parte  delle  proprie  operazioni
ordinarie la Banca richiedera', oltre a  qualsiasi  altra  spesa,  un
deposito di  garanzia,  ad  un  tasso  stabilito  dal  Consiglio  dei
Direttori, pagabile periodicamente sull'ammontare  del  prestito  non
erogato. 
3. Altre spese della Banca nelle  proprie  operazioni  ordinarie,  ed
ogni altra commissione, tariffa, o altri costi nelle  sue  operazioni
speciali, saranno stabiliti dal Consiglio dei Direttori.