ARTICOLO 17 COMMISSIONE E TARIFFE 1. La Banca stabilira' il tasso e ogni altra condizione e modalita' della commissione da addebitare in relazione a prestiti diretti fatti o in cui abbia partecipato all'interno delle proprie operazioni ordinarie. La commissione sara' calcolata sull'ammontare non erogato di ogni prestito e partecipazione e sara' effettuato al tasso di non meno dell'Uno (1) per cento per anno nei primi cinque (5) anni delle operazioni della Banca. Alla fine di detto periodo, il tasso della commissione potra' essere fissato ai livelli che la Banca considerera' appropriati alla luce del livello delle riserve della Banca. 2. Nel garantire un prestito quale parte delle proprie operazioni ordinarie la Banca richiedera', oltre a qualsiasi altra spesa, un deposito di garanzia, ad un tasso stabilito dal Consiglio dei Direttori, pagabile periodicamente sull'ammontare del prestito non erogato. 3. Altre spese della Banca nelle proprie operazioni ordinarie, ed ogni altra commissione, tariffa, o altri costi nelle sue operazioni speciali, saranno stabiliti dal Consiglio dei Direttori.