(Convenzione-art. 31)
                             Articolo 31
1. Uno Stato parte potra' denunciare la presente Convenzione mediante
notifica    scritta    indirizzata     al     Segretario     generale
dell'Organizzazione  delle Nazioni Unite.La denuncia avra' effetto un
anno dopo la data  in  cui  la  notifica  sara'  stata  ricevuta  dal
Segretario generale.
2.  Tale denuncia non liberera' lo Stato parte degli obblighi che gli
spettano in virtu' della presente  Convenzione  per  quanto  riguarda
qualsiasi  atto od ogni omissione commessa prima della data in cui la
denuncia  avra'  effetto;  essa  non  ostacolera'in  alcun  modo   il
proseguimento  dell'esame  di  ogni  questione di cui il Comitato sia
gia' stato investito alla data in cui  la  denuncia  ha  iniziato  ad
avere effetto.
3. Dopo la data in cui la denuncia da parte di uno Stato parte inizia
ad avere effetto, il Comitato  non  intraprende  l'esame  di  nessuna
nuova questione concernente detto Stato.