Articolo 31 1. Uno Stato parte potra' denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.La denuncia avra' effetto un anno dopo la data in cui la notifica sara' stata ricevuta dal Segretario generale. 2. Tale denuncia non liberera' lo Stato parte degli obblighi che gli spettano in virtu' della presente Convenzione per quanto riguarda qualsiasi atto od ogni omissione commessa prima della data in cui la denuncia avra' effetto; essa non ostacolera'in alcun modo il proseguimento dell'esame di ogni questione di cui il Comitato sia gia' stato investito alla data in cui la denuncia ha iniziato ad avere effetto. 3. Dopo la data in cui la denuncia da parte di uno Stato parte inizia ad avere effetto, il Comitato non intraprende l'esame di nessuna nuova questione concernente detto Stato.