(Convenzione-art. 33)
                             Articolo 33
1.  La  presente  Convenzione,  i  cui  testi inglese, arabo, cinese,
spagnolo, francese e russo fanno ugualmente  fede,  sara'  depositata
presso  il  Segretario  generale  dell'Organizzazione  delle  Nazioni
Unite.
2.  Il  Segretario  generale  dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
provvedera' a trasmettere a tutti gli  Stati  una  copia  autenticata
della presente Convenzione.
Certifico   che  il  suddetto  testo  e'  una  copia  conforme  della
Convenzione contro la tortura ed altre pene  o  trattamenti  crudeli,
inumani  o degradanti, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni
Unite il 10 dicembre 1984,  il  cui  originale  si  trova  depositato
presso  il  Segretario  generale  dell'Organizzazione  delle  Nazioni
Unite, essendo stata la suddetta Convenzione aperta alla firma.
Per il Segretario generale,
                        il Consigliere legale:
                       Carl-August Fleischhauer
                                  Organizzazione delle Nazioni Unite,
                                            New York, 4 febbraio 1985