(Convenzione - art. 50)
                             Articolo 50 
1. Ogni Stato parte puo' proporre un  emendamento  e  depositarne  il
testo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite.  Il  Segretario  Generale  comunica  quindi  la  proposta   di
emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano
favorevoli ad una Conferenza degli Stati  parti  al  fine  dell'esame
delle proposte e della loro  votazione.  Se,  entro  quattro  mesi  a
decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un  terzo  degli
Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza,  il  Segretario
Generale convoca la Conferenza sotto gli auspici  dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite. Ogni emendamento  adottata  da  una  maggioranza
degli Stati parti presenti e votanti alla  Conferenza  e'  sottoposto
per approvazione all'Assemblea Generale. 
2. Ogni emendamento adotta in  conformita  con  le  disposizioni  del
paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo  essere  stato
approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed accettato da
una maggioranza di due terzi degli Stati parti. 
3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore  obbligatorio
per gli Stati parti che lo hanno accettato,  gli  altri  Stati  Parti
rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente  Convenzione  e
da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.