(Convenzione - art. 52)
                             Articolo 52 
Ogni Stato parte puo' denunciare la presente Convenzione per mezzo di
notifica    scritta    indirizzata     al     Segretario     Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avra' effetto un
anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario
Generale.