ALLEGATO B Capitolo I CONDIZIONI APPLICABILI ALL'AMMISSIONE DEGLI ANIMALI NEI CENTRI RICONOSCIUTI DI RACCOLTA DELLO SPERMA 1. Tutti gli animali della specie bovina ammessi in un centro di raccolta dello sperma devono: a) essere stati sottoposti ad un periodo di isolamento di almeno trenta giorni fuori dalle installazioni che sono specialmente riconosciute a questo fine dalle competenti autorita' dello Stato membro ed in cui non si trovano animali a zoccolo fesso dello stesso stato sanitario; b) essere stati scelti prima dell'isolamento di cui alla lettera a) da mandrie: i) ufficialmente indenni da tubercolosi; ii) ufficialmente indenni da brucellosi o indenni da brucellosi. Gli animali non possono essere stati presenti precedentemente in altre mandrie di stato inferiore; c) provenire da un allevamento indenne da leucosi bovina enzootica o essere nati da una vacca che sia stata sottoposta, con risultato negativo, a un test sierologico per la ricerca della leucosi bovina enzootica, al massimo trenta giorni prima dell'ammissione dell'animale nel centro. Se questa esigenza non puo' essere soddisfatta, lo sperma non puo' essere ammesso agli scambi prima che il donatore abbia raggiunto l'eta' di due anni e sia stato esaminato, con risultato negativo, conformemente al capitolo II, paragrafo 1, punto iii); d) essere stati sottoposti, prima dell'isolamento di cui alla lettera a) e durante i trenta giorni precedenti, con risultati negativi, alle prove seguenti: i) intradermotubercolinizzazione secondo la procedura descritta nell'allegato B della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche; ii) sieroagglutinazione secondo la procedura dell'allegato C della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, con un tasso brucellare inferiore a 30 unita' internazionali di agglutinazione per ml e, nel caso di aziende indenni da brucellosi, una reazione di fissazione del complemento con un risultato inferiore a 20 unita' CEE per ml (20 unita' ICFT); iii) ricerca sierologica della leucosi bovina enzootica, secondo la procedura della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche; iv) sieroneutralizzazione o test ELISA per la ricerca della rinotracheite bovina infettiva della vulvovaginite pustolosa infettiva; v) prova di isolamento del virus (ricerca per fluorescenza degli anticorpi o prova immunoperossidasi) per la diarrea virale dei bovini. Nel caso di un animale di eta' inferiore a sei mesi la prova dovra' essere rinviata sino a quell'eta'. L'autorita' competente puo' permettere che i controlli di cui alla lettera d) siano effettuati nel luogo di isolamento purche' i risultati siano conosciuti prima dell'inizio del periodo di isolamento di trenta giorni previsto alla lettera e); e) essere stati sottoposti durante l'isolamento di almeno trenta giorni di cui alla lettera a) con risultati negativi alle prove seguenti: i) sieroagglutinazione secondo la procedura dell'allegato C della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, con un tasso brucellare inferiore a 30 unita' internazionali di agglutinazione per ml e una reazione di fissazione del complemento con un risultato inferiore a 20 unita' CEE per ml (20 unita' ICFT) nel caso di un animale non proveniente da un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi; ii) ricerca per immunofluorescenza degli anticorpi o prova colturale per il "Campylobacter foetus" su un campione di materiale prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale artificiale; nel caso delle femmine, prova di agglutinazione sul muco vaginale; iii) prova microscopica e colturale per la ricerca di "Trichomonas foetus" su un campione di liquido di lavaggio vaginale o di materiale prepuziale; nel caso di femmine, prova di agglutinazione sul muco vaginale; iv) sieroneutralizzazione o test ELISA per la ricerca della rinotracheite bovina infettiva della vulvovaginite pustolosa infettiva e aver subito un trattamento contro la leptospirosi, con due iniezioni di streptomicina a un intervallo di quattordici giorni (a 25 mg per chilo di peso vivo). Se qualcuna delle prove di cui sopra risulta positiva, l'animale deve essere immediatamente allontanato dai locali di isolamento. Nel caso dell'isolamento in gruppo, le competenti autorita' prendono le misure necessarie per permettere che gli animali restanti siano ammessi al centro di raccolta conformemente al presente allegato. 2. Tutte le prove devono essere effettuate presso un laboratorio riconosciuto dallo Stato membro. 3. Gli animali possono essere ammessi nel centro di raccolta soltanto con l'esplicito permesso del veterinario del centro. Tutti i movimenti di entrata e di uscita devono essere registrati. 4. Tutti gli animali ammessi nel centro di raccolta devono essere esenti da sintomi clinici di malattia il giorno dell'ammissione e, fatte salve le disposizioni del paragrafo 5, devono provenire da una stazione di isolamento di cui al punto 1, lettera a), che al giorno della consegna risponde ufficialmente alle condizioni seguenti: a) essere situata al centro di una zona, del raggio di 10 km, nella quale per almeno trenta giorni non si siano manifestati casi di afta epizootica; b) essere indenni, almeno da tre mesi, da afta epizootica e brucellosi; c) essere indenni, da almeno trenta giorni, da qualsiasi malattia dei bovini soggetta ad obbligo di denunzia ai sensi dell'allegato E della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche. 5. A condizione che le esigenze del paragrafo 4 risultino rispettate e che durante i precedenti dodici mesi vengano effettuati gli esami di routine di cui al capitolo II, gli animali possono essere trasferiti da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma ad un altro di livello sanitario equivalenti senza l'obbligo dell'isolamento e delle prove, a condizione che il trasferimento sia diretto, che l'animale interessato non venga a contatto diretto o indiretto con animali a zoccolo fesso di stato sanitario inferiore e che il mezzo di trasporto sia stato disinfettato prima dell'uso. Se i centri di raccolta fra i quali ha luogo lo spostamento si trovano in due Stati membri diversi, devono essere rispettate le norme previste dalla legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche. Capitolo II ESAMI E TRATTAMENTO DI ROUTINE DA APPLICARE A TUTTI I BOVINI DI UN CENTRO RICONOSCIUTO DI RACCOLTA DELLO SPERMA 1. Tutti i bovini presenti in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma devono essere sottoposti almeno una volta all'anno alle prove o ai trattamenti seguenti: i) intradermotubercolinizzazione per la tubercolosi, effettuata conformemente alla procedura dell'allegato B della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, con esito negativo; ii) prova di sieroagglutinazione per la brucellosi, effettuata in conformita' della procedura dell'allegato C della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, con risultato inferiore a 30 unita' internazionali di agglutinazione per ml; iii) ricerca sierologica per la leucosi bovina epizootica, effettuata conformemente alla procedura dell'allegato C della legge 30 aprile 1976, n. 397 e successive modifiche, con esito negativo; iv) per la rinotracheite bovina infettiva o la vulvovaginite pustolosa infettiva, prova di sieroneutralizzazione o un test ELISA con esito negativo. Tuttavia fino al 31 dicembre 1992: - non e' necessario effettuare tali prove su tori che vi sono gia' stati sottoposti con esito positivo alla prova sierologica effettuata conformemente al presente regolamento; - puo' essere praticata la vaccinazione contro le malattie precitate su tori sieronegativi con una dose di vaccino vivo sensibile alla temperatura somministrato per via intranasale o con due dosi di vaccino inattivo separate l'una dall'altra da un intervallo di non meno di tre e non piu' di quattro settimane; in seguito la vaccinazione deve essere ripetuta a intervalli di non oltre sei mesi; v) oppure per immunofluorescenza degli anticorpi o prova colturale per il "Campylobacter foetus" su un campione di materiale prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale artificiale; nel caso delle femmine, prova di agglutinazione sul muco vaginale. Tuttavia i tori che non sono utilizzati per la produzione di sperma possono essere esentati dalla prova di ricerca degli antigeni mediante anticorpi o dalla coltura per l'infezione "campylobacter foetus", fermo restando che essi potranno essere riammessi alla produzione di sperma soltanto dopo essere stati sottoposti, con risultato negativo, a tale prova o coltura. 2. Tutte le prove devono essere effettuate presso un laboratorio riconosciuto dallo Stato membro. 3. Se una prova tra quelle elencate al punto 1 risulta positiva, l'animale deve essere isolato e il suo sperma raccolto dopo l'ultima prova negativa non puo' essere ammesso agli scambi intracomunitari. Lo sperma raccolto da tutti gli altri animali del centro dalla data della prova positiva e' immagazzinato separatamente e non puo' essere ammesso agli scambi intracomunitari sinche' non sia stato ripristinato lo stato sanitario del centro. Tuttavia fino al 31 dicembre 1992: - queste disposizioni non si applicano ai tori sieropositivi che, anteriormente alla loro prima vaccinazione conformemente al presente regolamento presso il centro di inseminazione, hanno dato una reazione negativa nella prova di sieroneutralizzazione o nel test ELISA per la ricerca della rinotracheite bovina infettiva o vulvovaginite pustolosa infettiva; - i tori sieropositivi di cui all'art. 3, comma 2, devono essere isolati, fermo restando che il loro sperma potra' essere oggetto di scambi intracomunitari conformemente alle disposizioni concernenti gli scambi di sperma proveniente da tali tori ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3.