(Allegato B)
                             ALLEGATO B 
 
                             Capitolo I 
         CONDIZIONI APPLICABILI ALL'AMMISSIONE DEGLI ANIMALI 
          NEI CENTRI RICONOSCIUTI DI RACCOLTA DELLO SPERMA 
 
   1. Tutti gli animali della specie bovina ammessi in un  centro  di
raccolta dello sperma devono: 
     a) essere stati sottoposti ad un periodo di isolamento di almeno
trenta  giorni  fuori  dalle  installazioni  che  sono   specialmente
riconosciute a questo fine dalle  competenti  autorita'  dello  Stato
membro ed in cui non si trovano animali a zoccolo fesso dello  stesso
stato sanitario; 
     b) essere stati scelti prima dell'isolamento di cui alla lettera
a) da mandrie: 
     i) ufficialmente indenni da tubercolosi; 
     ii) ufficialmente indenni da brucellosi o indenni da brucellosi. 
   Gli animali non possono essere stati presenti  precedentemente  in
altre mandrie di stato inferiore; 
     c)  provenire  da  un  allevamento  indenne  da  leucosi  bovina
enzootica o essere nati da una vacca che sia  stata  sottoposta,  con
risultato negativo, a  un  test  sierologico  per  la  ricerca  della
leucosi  bovina   enzootica,   al   massimo   trenta   giorni   prima
dell'ammissione dell'animale nel centro. 
   Se questa esigenza non puo' essere soddisfatta, lo sperma non puo'
essere ammesso agli scambi prima  che  il  donatore  abbia  raggiunto
l'eta' di due anni e sia stato  esaminato,  con  risultato  negativo,
conformemente al capitolo II, paragrafo 1, punto iii); 
     d) essere stati sottoposti, prima dell'isolamento  di  cui  alla
lettera a) e  durante  i  trenta  giorni  precedenti,  con  risultati
negativi, alle prove seguenti: 
     i) intradermotubercolinizzazione secondo la procedura  descritta
nell'allegato B della legge 30 aprile  1976,  n.  397,  e  successive
modifiche; 
     ii) sieroagglutinazione secondo  la  procedura  dell'allegato  C
della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive  modifiche,  con  un
tasso  brucellare   inferiore   a   30   unita'   internazionali   di
agglutinazione per ml e, nel caso di aziende indenni  da  brucellosi,
una reazione di fissazione del complemento con un risultato inferiore
a 20 unita' CEE per ml (20 unita' ICFT); 
     iii) ricerca sierologica della leucosi bovina enzootica, secondo
la procedura della  legge  30  aprile  1976,  n.  397,  e  successive
modifiche; 
     iv) sieroneutralizzazione o test  ELISA  per  la  ricerca  della
rinotracheite  bovina   infettiva   della   vulvovaginite   pustolosa
infettiva; 
     v) prova di isolamento del virus (ricerca per fluorescenza degli
anticorpi o  prova  immunoperossidasi)  per  la  diarrea  virale  dei
bovini. Nel caso di un animale di eta' inferiore a sei mesi la  prova
dovra' essere rinviata sino a quell'eta'. 
   L'autorita' competente puo' permettere che i controlli di cui alla
lettera d)  siano  effettuati  nel  luogo  di  isolamento  purche'  i
risultati  siano  conosciuti  prima  dell'inizio   del   periodo   di
isolamento di trenta giorni previsto alla lettera e); 
     e) essere stati sottoposti durante l'isolamento di almeno trenta
giorni di cui alla lettera  a)  con  risultati  negativi  alle  prove
seguenti: 
     i) sieroagglutinazione  secondo  la  procedura  dell'allegato  C
della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive  modifiche,  con  un
tasso  brucellare   inferiore   a   30   unita'   internazionali   di
agglutinazione per ml e una reazione di  fissazione  del  complemento
con un risultato inferiore a 20 unita' CEE per ml  (20  unita'  ICFT)
nel caso di un animale non proveniente  da  un'azienda  ufficialmente
indenne da brucellosi; 
     ii) ricerca  per  immunofluorescenza  degli  anticorpi  o  prova
colturale per il "Campylobacter foetus" su un campione  di  materiale
prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale  artificiale;  nel  caso
delle femmine, prova di agglutinazione sul muco vaginale; 
     iii)  prova  microscopica  e  colturale  per   la   ricerca   di
"Trichomonas foetus" su un campione di liquido di lavaggio vaginale o
di materiale prepuziale; nel caso di femmine, prova di agglutinazione
sul muco vaginale; 
     iv) sieroneutralizzazione o test  ELISA  per  la  ricerca  della
rinotracheite  bovina   infettiva   della   vulvovaginite   pustolosa
infettiva e aver subito un trattamento contro  la  leptospirosi,  con
due iniezioni di streptomicina a un intervallo di quattordici  giorni
(a 25 mg per chilo di peso vivo). 
   Se qualcuna delle prove di cui sopra risulta  positiva,  l'animale
deve essere immediatamente allontanato dai locali di isolamento.  Nel
caso dell'isolamento in gruppo, le competenti autorita'  prendono  le
misure necessarie per  permettere  che  gli  animali  restanti  siano
ammessi al centro di raccolta conformemente al presente allegato. 
   2. Tutte le prove devono essere effettuate presso  un  laboratorio
riconosciuto dallo Stato membro. 
   3. Gli animali possono  essere  ammessi  nel  centro  di  raccolta
soltanto con l'esplicito permesso del veterinario del centro. Tutti i
movimenti di entrata e di uscita devono essere registrati. 
   4. Tutti gli animali ammessi nel centro di raccolta devono  essere
esenti da sintomi clinici di malattia il  giorno  dell'ammissione  e,
fatte salve le disposizioni del paragrafo 5, devono provenire da  una
stazione di isolamento di cui al punto 1, lettera a), che  al  giorno
della consegna risponde ufficialmente alle condizioni seguenti: 
     a) essere situata al centro di una zona, del raggio  di  10  km,
nella quale per almeno trenta giorni non si siano manifestati casi di
afta epizootica; 
     b) essere indenni, almeno da tre  mesi,  da  afta  epizootica  e
brucellosi; 
     c)  essere  indenni,  da  almeno  trenta  giorni,  da  qualsiasi
malattia  dei  bovini  soggetta  ad  obbligo  di  denunzia  ai  sensi
dell'allegato E della legge 30 aprile  1976,  n.  397,  e  successive
modifiche. 
   5.  A  condizione  che  le  esigenze  del  paragrafo  4  risultino
rispettate e che durante i precedenti dodici mesi vengano  effettuati
gli esami di routine di cui  al  capitolo  II,  gli  animali  possono
essere trasferiti da un centro riconosciuto di raccolta dello  sperma
ad  un  altro  di  livello  sanitario  equivalenti  senza   l'obbligo
dell'isolamento e delle prove, a condizione che il trasferimento  sia
diretto, che l'animale interessato non venga  a  contatto  diretto  o
indiretto con animali a zoccolo fesso di stato sanitario inferiore  e
che il mezzo di trasporto sia stato disinfettato prima dell'uso. Se i
centri di raccolta fra i quali ha luogo lo spostamento si trovano  in
due Stati membri diversi, devono essere rispettate le norme  previste
dalla legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche. 
 
                             Capitolo II 
    ESAMI E TRATTAMENTO DI ROUTINE DA APPLICARE A TUTTI I BOVINI 
         DI UN CENTRO RICONOSCIUTO DI RACCOLTA DELLO SPERMA 
 
   1. Tutti i bovini presenti in un centro riconosciuto  di  raccolta
dello sperma devono essere sottoposti almeno una volta all'anno  alle
prove o ai trattamenti seguenti: 
    i) intradermotubercolinizzazione per la  tubercolosi,  effettuata
conformemente alla procedura dell'allegato B della  legge  30  aprile
1976, n. 397, e successive modifiche, con esito negativo; 
    ii) prova di sieroagglutinazione per la brucellosi, effettuata in
conformita' della procedura dell'allegato C  della  legge  30  aprile
1976, n. 397, e successive modifiche, con risultato  inferiore  a  30
unita' internazionali di agglutinazione per ml; 
    iii)  ricerca  sierologica  per  la  leucosi  bovina  epizootica,
effettuata conformemente alla procedura dell'allegato C  della  legge
30 aprile 1976, n. 397 e successive modifiche, con esito negativo; 
    iv) per la rinotracheite  bovina  infettiva  o  la  vulvovaginite
pustolosa infettiva, prova di sieroneutralizzazione o un  test  ELISA
con esito negativo. Tuttavia fino al 31 dicembre 1992: 
     - non e' necessario effettuare tali prove su tori  che  vi  sono
gia' stati sottoposti  con  esito  positivo  alla  prova  sierologica
effettuata conformemente al presente regolamento; 
     - puo' essere  praticata  la  vaccinazione  contro  le  malattie
precitate  su  tori  sieronegativi  con  una  dose  di  vaccino  vivo
sensibile alla temperatura somministrato per via  intranasale  o  con
due  dosi  di  vaccino  inattivo  separate  l'una  dall'altra  da  un
intervallo di non meno di tre e non piu'  di  quattro  settimane;  in
seguito la vaccinazione deve essere  ripetuta  a  intervalli  di  non
oltre sei mesi; 
     v)  oppure  per  immunofluorescenza  degli  anticorpi  o   prova
colturale per il "Campylobacter foetus" su un campione  di  materiale
prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale  artificiale;  nel  caso
delle femmine, prova di agglutinazione sul muco vaginale. 
   Tuttavia i tori che non  sono  utilizzati  per  la  produzione  di
sperma possono essere esentati dalla prova di ricerca degli  antigeni
mediante anticorpi o dalla  coltura  per  l'infezione  "campylobacter
foetus", fermo restando  che  essi  potranno  essere  riammessi  alla
produzione di sperma  soltanto  dopo  essere  stati  sottoposti,  con
risultato negativo, a tale prova o coltura. 
   2. Tutte le prove devono essere effettuate presso  un  laboratorio
riconosciuto dallo Stato membro. 
   3. Se una prova tra quelle elencate al punto 1  risulta  positiva,
l'animale deve essere isolato e il suo sperma raccolto dopo  l'ultima
prova negativa non puo' essere ammesso agli scambi intracomunitari. 
   Lo sperma raccolto da tutti gli altri  animali  del  centro  dalla
data della prova positiva e' immagazzinato separatamente e  non  puo'
essere ammesso agli scambi  intracomunitari  sinche'  non  sia  stato
ripristinato lo stato sanitario del centro. 
   Tuttavia fino al 31 dicembre 1992: 
    - queste disposizioni non si applicano ai tori sieropositivi che,
anteriormente alla loro prima vaccinazione conformemente al  presente
regolamento  presso  il  centro  di  inseminazione,  hanno  dato  una
reazione negativa nella prova di  sieroneutralizzazione  o  nel  test
ELISA  per  la  ricerca  della  rinotracheite  bovina   infettiva   o
vulvovaginite pustolosa infettiva; 
    - i tori sieropositivi di cui all'art. 3, comma 2, devono  essere
isolati, fermo restando che il loro sperma potra' essere  oggetto  di
scambi intracomunitari conformemente  alle  disposizioni  concernenti
gli scambi di sperma proveniente da tali tori ai sensi  dell'art.  3,
commi 2 e 3.