(Convenzione - art. 11)
                             Articolo 11 
1. - Quando un credito e' ceduto da un fornitore ad un cessionario in
virtu' di un contratto di factoring regolato da questa Convenzione: 
  a) sotto riserva delle disposizioni  dell'alinea  b)  del  presente
paragrafo, le regole enunciate negli articoli da 5 a 10 si  applicano
ad ogni cessione successiva del credito fatta dal cessionario o da un
cessionario successivo; 
  b) le disposizioni degli articoli 8 a 10 si applicano  come  se  il
cessionario successivo fosse l'impresa di factoring. 
2. - Ai fini della presente Convenzione, la comunicazione al debitore
della  cessione  successiva  costituisce  anche  comunicazione  della
cessione all'impresa di factoring.