(Accordo - art. 3)
                             Articolo 3 
                     Membri dell'Organizzazione 
   1. Ciascuna Parte contraente e' Membro dell'Organizzazione. 
   2. Sono istituite due categorie di Membri  dell'Organizzazione,  e
cioe': 
                      a) I Membri esportatori; 
                      b) I Membri importatori. 
   3.  Un  Membro  puo'  cambiare  categoria  secondo  le  condizioni
stabilite dal Consiglio.