Articolo 3 Membri dell'Organizzazione 1. Ciascuna Parte contraente e' Membro dell'Organizzazione. 2. Sono istituite due categorie di Membri dell'Organizzazione, e cioe': a) I Membri esportatori; b) I Membri importatori. 3. Un Membro puo' cambiare categoria secondo le condizioni stabilite dal Consiglio.