(Accordo - art. 4)
                             Articolo 4 
         Partecipazione di organizzazioni inter-governative 
   1. Ogni riferimento nel presente  Accordo  ad  un  "governo"  o  a
"governi" sara' considerato valido anche per la  Comunita'  Economica
Europea e per  ogni  altra  organizzazione  inter-governativa  avente
responsabilita' nella negoziazione, nella stipula  e  nell'attuazione
di accordi internazionali, in  particolare  di  accordi  relativi  ai
prodotti di base. Di conseguenza, ogni menzione nel presente  Accordo
riguardo alla firma, ratifica, accettazione  o  approvazione  o  alla
notifica  di  applicazione  provvisoria  ovvero  all'adesione   sara'
considerata, per quanto riguarda tali organizzazioni intergovernative
valida anche per la firma, ratifica, accettazione  o  approvazione  o
per la notifica di applicazione provvisoria ovvero l'adesione di tali
organizzazioni. 
   In  caso  di  voto  su  questioni  di   loro   competenza,   dette
organizzazioni inter-governative dispongono di un numero di voti pari
al totale dei voti assegnati ai loro Stati membri secondo  l'articolo
10. In tal caso gli Stati membri di  dette  organizzazioni  non  sono
autorizzati ad esercitare i loro diritti di voto individuali. 
   3. Tali organizzazioni possono partecipare ai lavori del  Comitato
esecutivo su questioni di loro competenza.