(Convenzione - art. 10)
                             Articolo 10 
                                Baie 
   1. Il presente articolo si riferisce solamente alle  baie  le  cui
coste appartengono a un solo Stato. 
   2. Ai  fini  della  presente  Convenzione,  si  intende  per  baia
un'insenatura ben marcata la cui  penetrazione  nella  terraferma  in
rapporto con la larghezza della sua entrata sia tale che le sue acque
siano racchiuse dalla costa ed essa rappresenti qualcosa di  piu'  di
una semplice inflessione della costa. Comunque un'insenatura  non  e'
considerata una baia a meno che la  sua  superficie  non  sia  almeno
uguale a quella di un semicerchio che abbia come  diametro  la  linea
tracciata attraverso l'entrata dell'insenatura. 
   3. La superficie di un'insenatura si misura  tra  la  linea  della
bassa marea lungo le coste dell'insenatura e le linea  che  unisce  i
punti di bassa marea della sua  entrata  naturale.  Quando,  a  causa
della presenza di isole, un'insenatura ha piu'  di  una  entrata,  il
semicerchio ha come diametro la somma delle lunghezze delle linee che
chiudono le  diverse  entrate.  La  superficie  delle  isole  situate
all'interno di un'insenatura e' compresa nella superficie delle acque
dell'insenatura. 
   4. Se la distanza tra i punti di bassa marea situati  sull'entrata
naturale di una baia non supera 24 miglia marine, si  puo'  tracciare
una linea di delimitazione tra questi due punti di bassa marea  e  le
acque che si trovano  all'interno  di  essa  sono  considerate  acque
interne. 
   5. Se la distanza tra i punti di bassa marea situati  sull'entrata
naturale di una baia eccede 24  miglia  marine,  una  linea  di  base
diritta di 24 miglia viene tracciata all'interno della baia  in  modo
da racchiudere la massima superficie possibile di acque. 
   6. Le disposizioni precedenti non  si  applicano  alle  cosiddette
"baie storiche" o nei casi in cui si adotta il metodo delle linee  di
base diritte previsto dall'articolo 7.