(Convenzione - art. 15)
                             Articolo 15 
Delimitazione del mare territoriale  tra  Stati  a  coste  opposte  o
                              adiacenti 
   Quando le coste di due Stati si  fronteggiano  o  sono  adiacenti,
nessuno dei due Stati ha il diritto, in assenza di accordi  contrari,
di estendere il proprio mare  territoriale  al  di  la'  della  linea
mediana di cui ciascun punto e' equidistante dai punti piu'  prossimi
delle linee di base dalle quali  si  misura  la  larghezza  del  mare
territoriale  di  ciascuno  dei  due  Stati.   Questa   disposizione,
comunque, non si applica quando, in virtu' di  titoli  storici  o  di
altre circostanze speciali, e' necessario delimitare in altro modo il
mare territoriale dei due Stati.