(Convenzione - art. 16)
                             Articolo 16 
         Carte nautiche ed elenchi di coordinate geografiche 
   1. Le linee di base a partire dalle quali si misura  la  larghezza
del mare territoriale, determinate conformemente agli articoli 7, 9 e
10, o i limiti che ne derivano, e le linee di delimitazione tracciate
conformemente agli articoli 12 e 15, sono indicate su carte  nautiche
a scala idonea a determinarne  la  posizione.  In  alternativa,  puo'
essere impiegato un elenco delle coordinate  geografiche  dei  punti,
specificando il datum geodetico utilizzato. 
   2. Lo  Stato  costiero  da'  opportuna  diffusione  a  tali  carte
nautiche o elenchi di coordinate geografiche e ne deposita una  copia
presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.