(Convenzione - art. 5)
                             Articolo 5 
                        Linea di base normale 
   Salvo diversa disposizione della presente Convenzione, la linea di
base normale dalla quale si misura la larghezza del mare territoriale
e' la linea di bassa marea lungo la costa, come indicata sulle  carte
nautiche  a  grande  scala  ufficialmente  riconosciute  dallo  Stato
costiero.