(Convenzione - art. 6)
                             Articolo 6 
                        Scogliere affioranti 
   Nel caso di  isole  situate  su  atolli  o  di  isole  bordate  da
scogliere affioranti, la linea di  base  dalla  quale  si  misura  la
larghezza del mare territoriale e' la  linea  di  bassa  marea  della
scogliera, dal lato  del  mare  aperto,  come  indicato  con  simboli
appropriati sulle carte  nautiche  ufficialmente  riconosciute  dallo
Stato costiero.