(Convenzione - art. 7)
                             Articolo 7 
                        Linee di base diritte 
   1. Nelle  localita'  dove  la  linea  di  costa  e'  profondamente
incavata e frastagliata, o vi e' una frangia di isole lungo la  costa
nelle sue immediate vicinanze, si  puo'  impiegare  il  metodo  delle
linee di base diritte che collegano punti appropriati, per  tracciare
la linea di  base  dalla  quale  si  misura  la  larghezza  del  mare
territoriale. 
   2. Laddove, per la presenza di un delta o di altre caratteristiche
naturali,  la  linea  di  costa  e'  altamente  instabile,  i   punti
appropriati possono essere scelti lungo la linea di bassa marea  piu'
avanzata e', anche in caso di ulteriori arretramenti della  linea  di
bassa marea, le linee di base diritte  rimangono  in  vigore  fino  a
quando non vengono modificate dallo Stato costiero conformemente alla
presente Convenzione. 
   3. Il tracciato delle linee di base diritte non  deve  discostarsi
in misura sensibile dalla direzione generale dalla costa  e  le  zone
marine che giacciono all'interno delle linee debbono essere collegate
in modo sufficientemente  stretto  al  dominio  terrestre  per  poter
essere assoggettate al regime di acque interne. 
   4. Le linee di base diritte non debbono essere tracciate  verso  o
da bassifondi emergenti a bassa marea, a meno che non vi siano  stati
costruiti fari o  installazioni  similari  che  siano  in  permanenza
emergenti, o il tracciato di linee di base diritte verso  o  da  tali
bassifondi abbia ottenuto il generale riconoscimento internazionale. 
   5. Nei casi in cui il  metodo  delle  linee  di  base  diritte  e'
applicabile in virtu' del numero 1,  si  puo'  tener  conto,  per  la
determinazione  di  particolari  linee  di  base,   degli   interessi
economici propri  della  regione  considerata,  la  cui  esistenza  e
importanza siano manifestamente dimostrate da lungo uso. 
   6. Il metodo delle linee di base diritte non puo' essere impiegato
da uno Stato in modo tale da separare  il  mare  territoriale  di  un
altro Stato dall'alto mare o da una zona economica esclusiva.