(Convenzione - art. 8)
                             Articolo 8 
                            Acque interne 
   1. Con l'eccezione di quanto disposto nella  Parte  IV,  le  acque
situate verso terra rispetto alla linea di base del mare territoriale
fanno parte delle acque interne dello Stato. 
   2. Quando una linea di base diritta determinata  conformemente  al
metodo descritto all'articolo  7  ha  l'effetto  di  assoggettare  al
regime di acque interne aree che in precedenza non erano  considerate
tali, il diritto di passaggio  inoffensivo  previsto  dalla  presente
Convenzione si estende a quelle acque.