(CONVENZIONE - art. 10)
                             Articolo 10 
                             Assistenza 
1. Al loro arrivo nello Stato d'accoglimento i lavoratori migranti  e
i loro familiari riceveranno  tutte  le  informazioni  e  i  consigli
adeguati  nonche'  tutta  l'assistenza   necessaria   per   la   loro
sistemazione ed il loro adattamento. 
2.  A  tale  scopo,  i  lavoratori  migranti  ed  i  loro   familiari
beneficeranno dell'aiuto e  dell'assistenza  dei  servizi  sociali  e
degli organismi  di  utilita'  pubblica  dello  Stato  d'accoglimento
nonche' dell'aiuto fornito dalle autorita' consolari del  loro  Stato
d'origine. Inoltre i lavoratori migranti  beneficeranno  alla  stessa
stregua dei lavoratori nazionali  dell'aiuto  e  dell'assistenza  del
servizio del posto di lavoro.  Tuttavia,  ciascuna  Parte  Contraente
fara' in modo di assicurare, qualora la situazione lo  richieda,  dei
servizi sociali specializzati al  fine  di  facilitare  o  coadiuvare
l'assistenza ai lavoratori migranti e alle loro famiglie. 
3. Ciascuna Parte Contraente si impegna ad assicurare  ai  lavoratori
migranti e ai loro familiari la liberta' di praticare  il  culto  che
essi  professano;  essa  facilitera'  loro,  nei  limiti  dei   mezzi
disponibili, la pratica di tale culto.