(Convenzione - art. 25)
                             Articolo 25 
          RATIFICA, ACCETTAZIONE, APPROVAZIONE ED ADESIONE 
   1. La presente Convenzione e' soggetta alla ratifica, accettazione
o approvazione degli  Stati  e  delle  Organizzazioni  d'integrazione
economica regionale firmatarie. 
   2. La presente Convenzione e' aperta all'adesione  degli  Stati  e
delle Organizzazioni di cui all'articolo 23. 
   3. Ogni Organizzazione di cui all'articolo 23  che  diviene  Parte
alla presente Convenzione senza che nessuno  degli  Stati  membri  di
detta Convenzione ne sia Parte, e' vincolata da  tutti  gli  obblighi
che derivano dalla Convenzione. Quando uno o  piu'  Stati  membri  di
tale  Organizzazione  sono  parti  alla  presente  Convenzione,  tale
Organizzazione ed i suoi Stati membri stabiliscono di comune  accordo
le loro rispettive responsabilita' nella  esecuzione  degli  obblighi
contratti in virtu' della Convenzione. In tal caso,  l'Organizzazione
e gli Stati membri non sono abilitati ad esercitare congiuntamente  i
diritti che derivano dalla presente Convenzione. 
   4.  Nei  loro  strumenti  di   ratifica,   di   accettazione,   di
approvazione  o  di  adesione,   le   Organizzazioni   d'integrazione
economica regionale di cui all'articolo 23 indicano la portata  della
loro competenza nei confronti delle materie che  sono  oggetto  della
presente Convenzione.  Inoltre  queste  Organizzazioni  informano  il
Depositario di ogni modifica  importante  della  portata  della  loro
competenza.