(Convenzione - art. 21)
                             Articolo 21 
                              STUDENTI 
   Le somme che uno studente o un apprendista  il  quale  e',  o  era
immediatamente prima di recarsi in uno  Stato  contraente,  residente
dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato  al  solo
scopo di compiervi i suoi studi o di attendere la propria  formazione
professionale, riceve  per  sopperire  alle  spese  di  mantenimento,
d'istruzione o di formazione professionale, non  sono  imponibili  in
questo Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate
al di fuori di detto Stato.