(Convenzione - art. 21)
     Articolo 21 
  Nessuna  delle  norme  della  presente  Convenzione  quadro   sara'
interpretata nel  senso  di  implicare  per  qualsiasi  individuo  il
diritto ad intraprendere un'attivita' o a compiere atti  contrastanti
con  i  principi  fondamentali   del   diritto   internazionale,   in
particolare con l'eguaglianza sovrana,  l'integrita'  territoriale  e
l'indipendenza politica degli Stati.