(Convenzione - art. 22)
     Articolo 22 
  Nessuna  disposizione  della  presente  Convenzione  quadro   sara'
interpretata nel senso  di  limitare  o  di  pregiudicare  i  diritti
dell'uomo e le liberta' fondamentali eventualmente riconosciute dalle
leggi delle Parti Contraenti o a norma di ogni altra  convenzione  di
cui una Parte contraente e' parte.