ARTICOLO 7. QUADRO LEGISLATIVO E REGOLATORIO 1. Ciascuna Parte Contraente istituira' e manterra' in vigore un quadro legislativo e regolatorio per disciplinare la sicurezza degli impianti nucleari. 2. Il quadro legislativo e regolatorio prevedera': i) l'istituzione di prescrizioni e di norme di sicurezza nazionali applicabili; ii) un sistema di rilascio di autorizzazioni per gli impianti nucleari ed il divieto di esercire un impianto nucleare senza autorizzazione; iii) un sistema regolatorio di ispezioni e di valutazione degli impianti nucleari per verificare la conformita' con la normativa applicabile e con i limiti di autorizzazione; iv) la vigilanza sul rispetto della normativa applicabile e dei limiti delle autorizzazioni, compresa la loro sospensione, modifica o revoca.