(Convenzione - art. 7)
            ARTICOLO 7. QUADRO LEGISLATIVO E REGOLATORIO 
    1. Ciascuna Parte Contraente istituira' e manterra' in vigore  un
quadro legislativo e regolatorio per disciplinare la sicurezza  degli
impianti nucleari. 
    2. Il quadro legislativo e regolatorio prevedera': 
    i)  l'istituzione  di  prescrizioni  e  di  norme  di   sicurezza
nazionali applicabili; 
    ii) un sistema di rilascio di  autorizzazioni  per  gli  impianti
nucleari ed  il  divieto  di  esercire  un  impianto  nucleare  senza
autorizzazione; 
    iii) un sistema regolatorio di ispezioni e di  valutazione  degli
impianti nucleari per verificare  la  conformita'  con  la  normativa
applicabile e con i limiti di autorizzazione; 
    iv) la vigilanza sul rispetto della normativa applicabile  e  dei
limiti delle autorizzazioni, compresa la loro sospensione, modifica o
revoca.