Art. 11 Un organismo abilitato deve: a - perseguire solo scopi non lucrativi nelle condizioni e nei limiti fissati dalle autorita' competenti dello Stato che concede l'abilitazione; b - essere diretto e gestito da persone che, per integrita' morale, formazione o esperienza, sono qualificate ad agire nel campo dell'adozione internazionale; c - essere sottoposto alla sorveglianza di autorita' competenti dello Stato medesimo, per quanto riguarda la sua composizione, il suo funzionamento e la sua situazione finanziaria.