(Convenzione-art. 11)
Art. 11 
Un organismo abilitato deve: 
a - perseguire solo scopi non lucrativi nelle condizioni e nei limiti
fissati  dalle  autorita'  competenti   dello   Stato   che   concede
l'abilitazione; 
b - essere diretto e gestito da persone che, per  integrita'  morale,
formazione  o  esperienza,  sono  qualificate  ad  agire  nel   campo
dell'adozione internazionale; 
c - essere sottoposto alla sorveglianza di autorita' competenti dello
Stato medesimo, per quanto  riguarda  la  sua  composizione,  il  suo
funzionamento e la sua situazione finanziaria.