Art. 6 1. Ogni Stato contraente designa un'Autorita' Centrale incaricata di svolgere i compiti che le sono imposti dalla Convenzione. 2. Gli Stati federali, gli Stati in cui sono in vigore diversi ordinamenti giuridici e gli Stati comprendenti unita territoriali autonome sono liberi di designare piu' di una Autorita' Centrale, specificando l'estensione territoriale o soggettiva delle rispettive funzioni. Lo Stato che ha, nominato piu' di un'Autorita' Centrale designera' l'Autorita' Centrale cui potra' essere indirizzata ogni comunicazione, per la successiva remissione all'Autorita' Centrale competente nell'ambito dello Stato medesimo.