(Convenzione-art. 6)
Art. 6 
1. Ogni Stato contraente designa un'Autorita' Centrale incaricata  di
svolgere i compiti che le sono imposti dalla Convenzione. 
2. Gli Stati federali, gli  Stati  in  cui  sono  in  vigore  diversi
ordinamenti giuridici e gli  Stati  comprendenti  unita  territoriali
autonome sono liberi di designare piu'  di  una  Autorita'  Centrale,
specificando l'estensione territoriale o soggettiva delle  rispettive
funzioni. Lo Stato che ha, nominato  piu'  di  un'Autorita'  Centrale
designera' l'Autorita' Centrale cui potra'  essere  indirizzata  ogni
comunicazione, per la successiva  remissione  all'Autorita'  Centrale
competente nell'ambito dello Stato medesimo.